Abuso sessuale: come e quando

violenza-bambinidi Emanuele Mascolo

22 gennaio 2014

 

 

 

Con questa pubblicazione, voglio parlarvi seppur in breve di come e quando si configura un abuso sessuale, che è un reato perseguibile penalmente.

Nella nozione di abuso sessuale, tra le tante che ci sono, è importante notare come in considerazione dell’abuso rileva non tanto l’atto sessuale intrinseco, quanto la condizione della vittima, spesso un minore, incapace di scegliere se avere o no quel tipo di rapporto e di averlo con quella specifica persona.

L’abuso sessuale è configurabile anche quando la vittima non subisce l’atto, ma viene costretta ad ascoltare discussioni o a visionare video che non abbiano il contenuto adatto alla sua età anagrafica, ciò anche sulla base della recente giurisprudenza. Infatti la Corte di Cassazione, ha ritenuto “ che la nozione di “atti sessuali” di cui all’articolo 609 bis c.p., intende sia la congiunzione carnale che gli atti di libidine.”[1]

Un filone giurisprudenziale ha ritenuto violenza sessuale e dunque abuso, anche quel gesto che comunemente chiamiamo “ toccatina”, poiché “ nella nozione di atti sessuali di cui all’articolo 609bis Cp, si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente (cfr, ex multis, Cassazione, Sezione terza, 11 gennaio 2006, Beraldo; cfr. Sezione terza, 1 dicembre 2000, Gerardi). E’, infatti, pacifico che la condotta vietata dall’articolo 609 bis Cp ricomprende – se connotata da violenza -qualsiasi comportamento (addirittura anche se non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo) che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente. Invero, il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica e sociologica, erogene, tali da essere sintomatiche di un istinto sessuale (cfr. Cassazione, Sezione terza, 1 dicembre 2001, Gerardi; cfr, Sezione terza, 66551/98, Di Francia). Pertanto, tra gli atti suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ricompreso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l’atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo.[2]

Riguardo invece un altro aspetto, quello degli abusi sessuali nei confronti dei minori, di recente la Corte di Cassazione, si è occupata di un caso particolare: abuso sessuale su un minore compiuto da un terzo, di cui la madre del minore era perfettamente a conoscenza.

Un chiarimento è d’obbligo: la giurisprudenza consolidata prende in considerazione la posizione di garanzia di un genitore, che nel pieno dei loro poteri, possono (dovrebbero) impedire la realizzazione di tali condotte sul minore.

Infatti, “ le posizioni di garanzia sono inequivoche espressioni di una particolare solidarietà ed hanno un “innegabile punto di riferimento” nell’art. 2 della Costituzione, norma che nel riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo, esige l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (politica, economica e sociale).Quanto all’altro aspetto, la funzione delle posizioni di garanzia, la Corte riferisce che: la funzione specifica della posizione di garante è rivolta a riequilibrare la situazione di inferiorità, in senso lato, di determinati soggetti, attraverso l’instaurazione di un rapporto di dipendenza a scopo protettivo La funzione è quindi quella di punire il garante che non ha ottemperato i propri doveri giuridici (di attivarsi in funzione impeditivi dell’evento) permettendo il verificarsi di un evento lesivo in capo al garantito: in altre parole, il garante verrà punito anche se esso non è il soggetto che ha materialmente realizzato l’evento lesivo, ma verrà punito per il sol fatto di non averlo impedito, o meglio, sul presupposto che a causa del suo comportamento omissivo il garantito abbia subito un vulnus.”[3]

Tornando ora al caso in cui il genitore del minore è a conoscenza degli abusi, la posizione di garanzia del genitore viene estesa, come stabilisce la Corte di Cassazione nel 2013, che condanna la madre, per “ non aver impedito la violenza sulla figlia avendo l’obbligo giuridico di impedire l’evento.”[4]

 

 



[1] Suprema Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, 22 luglio 2013, n. 31290.

[2] Suprema Corte di Cassazione Penale Sezione III, 26 marzo 2007, n. 12425

[3]  A. Montagni,, La responsabilità per omissione. Il nesso causale. Fenomenologia causale nella responsabilità penale per omissione, 2002, pag. 84.

[4] Suprema Corte di Cassazione Penale, Sezione III, 28gennaio 2013, n. 4127.