L’ ”animus nocendi” nel delitto d’onore

delitto d'onoredi Emanuele Mascolo

7 febbraio 2014

Cos’è il delitto d’onore, o meglio quando si configura?

Il delitto d’onore ha la caratteristica di avere alla base dell’actio criminis: l’emotività soggettiva di colui che lo commette.

Di solito viene commesso nell’ambito della famiglia e alla base c’è la difesa dell’onore, fino ad arrivare all’annientamento fiscio e morale di un altro soggetto.

La legge riconosce l’onore come un “ valore socialmente rilevante” da dover difendere visto che la mente umana, soprattutto a contatto con la tradizione, può arrivare a commettere gesti seppur istintivi, ma disumani ed estremi come quello di uccidere e pertanto deve tenersi conto dell’ “animus nocendi,” cioè della volontà di nuocere ad altri.

Fino a qualche anno fa, in Italia, per reati finalizzati a difendere l’onore, le sanzioni penali venivano comminate tenendo conto delle attenuanti ritenendo che per la difesa dell’onore, commettere un reato era una provocazione per riparare l’onore compromesso o perduto.

Il codice penale, all’articolo 587, nel testo originario, prevedeva espressamente che “ chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.”

È evidente che la norma faceva riferimento ad uno stato d’ira seppur temporaneo.

Attualmente le disposizioni sul delitto di onore, nello specifico, non esistono perché abrogate dalla Legge n. 422/1981.

Attenzione però a non confondere i delitti d’onore di cui stiamo parlando con i delitti contro l’onore disciplinati dal codice penale, che sono tutt’altra cosa.

La Cassazione, recentemente, ha ritenuto, richiamando l’orientamento univoco dellaGiurisprudenza, che, “la cd. causa d’onore non può assurgere al rango di circostanza attenuante generale secondo il dettato dell’art. 62 c.p., n. 1, in quanto espressione di una concezione angusta e arcaica del rapporto di coniugio, apertamente confliggente con valori ormai acquisiti nella società civile che ricevono un riconoscimento e una tutela anche a livello costituzionale, quali il rispetto della vita, la dignità della persona, l’uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazioni basate sul sesso, l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’interno della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio (Cass., Sez. 1^, 8 febbraio 1988, n. 12863; Cass., Sez. 1^, 6 marzo 1992, n. 5428; Cass., Sez. 1^, 14 ottobre 1992, n. 9254; Cass., Sez. 1^, 26 settembre 1977, n. 15665). Pertanto l’omicidio commesso dal marito per salvaguardare l’onore asseritamente offeso da una pretesa relazione sentimentale della moglie e dettato da un malinteso senso dell’orgoglio maschile è l’espressione di uno stato passionale sfavorevolmente valutato dalla comune coscienza etica, in quanto manifestazione di un sentimento riprovevole ed esasperato di superiorità maschile(Cassazione penale , sez. I, sentenza 10.10.2007 n° 37352)